Scopri come ottenere il Certificato Prevenzione Incendi CPI
Il Certificato di Prevenzione Incendi o CPI è un attestato, rilasciato dai Vigili del Fuoco, che certifica il rispetto della normativa sulla prevenzione incendi, ossia la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio all’interno di una struttura
Chi deve fare il CPI?
L’elenco attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi è contenuto nella tabella del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98) recante Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Le nuove tabelle vanno a sostituire le precedenti.
Quando è necessario il certificato di prevenzione incendi?
Le attività soggette a certificato antincendio vengono divise in 3 categorie A, B, C – in base alla semplicità della struttura.
Ad esempio il punto 41 teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive, Nel punto A ci sono i teatri con non più di 25 persone, nel B tra i 26 e i 100, nel C oltre i 100. Si ipotizza che i teatri che tengono 25 posti siano piccoli e quindi semplici da progettare.
Tipologie di attività soggette a C.P.I. Antincendio
La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi:
Categoria A: i vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti
Categoria B e C: gli enti ed i privati responsabili delle attività, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Come ottenere il certificato di prevenzione incendi?
Per ottenere il certificato prevenzione incendi il titolare di un’attività soggetta deve a presentare istanza ai Vigili del Fuoco prima di iniziare l’attività lavorativa, chiedendo il controllo di prevenzione incendi, inoltrando la seguente documentazione:
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- asseverazione del tecnico;
- documentazione tecnica;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio;
l Comando verificherà la completezza formale dell’istanza in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta e successivamente, entro 60 giorni, procederà ad effettuare i controlli di rito. In caso di esito positivo, entro 15 giorni dall’effettuazione della visita tecnica verrà rilasciato il CPI intestato al Titolare.
Inizio attività
Successivamente si può iniziare l’attività presentando al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto categoria A e B, il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli.
I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica, e non più il certificato categoria C. Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
Edifici di abitazione civile
È richiesto il CPI (punto 77 tabella D.P.R 151/11) per edifici destinati a civile abitazione con altezza dal punto di vista antincendio superiore a 24 metri. L’altezza è la distanza dalla quota di terra alla quota del piano d’ingresso dell’ultimo piano agibile (la quota del davanzale delle finestre o dei balconi dell’ultimo piano agibile) 6
Se il CPI è scaduto cosa bisogna fare?
Per quanto riguarda la scadenza CPI o appunto il rinnovo CPI scaduto conviene affidarsi ad un professionista che possa avviare un confronto con i funzionari del Comando dei Vigili del fuoco in quanto spesso, purtroppo, si può andare incontro a diverse soluzioni.
A volte invece non vengono accettate istanze di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, giunte dopo molti anni dalla scadenza del CPI antincendio, per cui può anche darsi che il titolare dell’attività sia costretto a presentare una nuova SCIA secondo quanto previsto dalla normativa prevenzione incendi all’art. 4 del DPR 151/2011 con tutti gli oneri e gli adempimenti che ne derivano.
Il titolare della società, con l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, prevista dall’art. 5 del DPR 1/08/2011 n. 151, dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato con la DIA/SCIA; dichiara inoltre di:
- avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l’attività medesima
- aver adempiuto l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.
Rinnovo CPI
In particolare in merito al rinnovo Certificato Prevenzione Incendi:
Per le attività in possesso di parere favorevole, per cui il titolare ha presentato la DIA e ha inoltrato la richiesta di CPI, ancora non rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco
Rinnovo periodico della conformità antincendio entro il 07/10/2016.
Quanto dura il CPI?
Di norma il CPI ha una durata quinquennale anche se per alcune attività un termine di 10 anni.
Per le attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77:
- entro il 07/10/2017 se DIA presentata antecedentemente al 01/01/1988;
- entro il 07/10/2019 se DIA presentata tra il 01/01/1988 e il 31/12/1999;
- entro il 07/10/2021 se DIA presentata tra il 01/01/2000 e il 07/08/2011.
Passati i 10 anni il Titolare, tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, dovrà richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio.
Cosa fare in caso di modifiche dell’attività
Modifiche rilevanti ai fini antincendio, senza aggravio delle condizioni di sicurezza: nuova SCIA con dichiarazione di non aggravio delle condizioni di sicurezza.
Modifiche rilevanti ai fini antincendio, con aggravio delle condizioni di sicurezza: nuovo progetto di prevenzione incendi e presentazione al Comando (secondo le modalità previste dal DPR 151/2011 per le categorie A, B e C).
Modifiche non rilevanti ai fini antincendio: comunicazione in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio.
Si ricorda che, in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio, è sempre necessario verificare (e comunicare) l’eventuale presenza di modifiche dell’attività in oggetto.
Attività in possesso di Certificato Prevenzione Incendi scaduto
Presentare richiesta di rinnovo periodico con CPI scaduto equivale a dichiarare di avere esercitato in assenza di CPI, con le conseguenti sanzioni penali previste dall’art. 20 del D.Lgs. 139/2006 sotto citato.
Qualora il ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo periodico dipendesse da modifiche apportate all’attività che, direttamente o indirettamente, modificano anche la gestione della sicurezza antincendio così come descritta all’interno del progetto approvato, si procede come sopra indicato (modifiche rilevanti ai fini antincendio).
Sanzioni
In caso di mancata richiesta o di mancato rinnovo del CPI la legge prevede le seguenti sanzioni:
- arresto fino a 1 anno o ammenda da 258 € a 2.582 €
per il titolare che non richieda il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi (quando si tratta di attività a rischio); - reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 103 € a 516 €
per attestazione o dichiarazione di falso, in relazione alla documentazione o alle certificazioni.