Il Documento di Valutazione del Rischio Incendio quando deve essere redatto?
La normativa prevede che tutte le imprese, indistintamente dal settore di appartenenza, siano esse imprese industriali, commerciali o artigianali, eseguano una valutazione del rischio incendio. Il rischio incendio infatti è uno dei primi rischi che un datore di lavoro deve valutare all’interno del luogo di lavoro in cui operano i suoi dipendenti. E’ espresso obbligo di ogni datore di lavoro prendere tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e comunque di tutte le persone presenti nel luogo di lavoro.
Per effettuare una corretta valutazione del rischio incendio sul luogo di lavoro e, quindi, per la redazione di un documento adeguato, è necessario valutare:
- gli ambienti di lavoro cioè i locali (uscite sicurezza, segnaletica verticale e/o orizzontale),
- i lavoratori e la loro formazione,
- la lavorazione svolta,
- i mezzi di estinzione incendi,
- le possibili operazioni di manutenzione svolte da ditte terze,
- i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Cosa prevede la normativa antincendio?
Le norme di riferimento sul rischio di incendio sono:
- il D.M. 10 marzo 1998,
- e il D.lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
Gli articoli più importanti sono i seguenti e prevedono che:
- art. 62, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;
- art. 63: i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV; è necessario effettuare verifiche periodiche.
- art. 64, il datore di lavoro deve provvedere affinché:
- le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento (porte REI, estintori, verifiche reti antincendio, ecc.).
Allegato IV se nei luoghi di lavoro analizzati sono presenti sostanze nocive:
- le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendio, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell’elemento nocivo;
- nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas infiammabili, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni;
- nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
Quale metodologia si usa per eseguire una corretta valutazione del rischio di incendio
La Valutazione del Rischio Incendio è stata condotta nell’ottica di individuare:
1) il livello di rischio generale dei luoghi di lavoro;
2) il livello di rischio incendio per aree componenti l’edificio (“aree omogenee”).
Per l’individuazione e la classificazione dei livelli di rischio del luogo di lavoro connessi al fenomeno di incendio si è proceduto verificando, preliminarmente, la presenza di attività soggette al controllo dei VV.FF., in riferimento all’elenco dell’allegato al D.M. 16/02/82.
Successivamente si è proceduto ad un’analisi di dettaglio dei luoghi di lavoro suddividendo la sede in diversi ambienti di lavoro o aree, all’interno delle quali il rischio di propagazione di un incendio, sulla base delle lavorazioni svolte, delle persone presenti, dei materiali presenti nei luoghi di lavoro e delle caratteristiche strutturali dei locali, sono stati giudicati “omogenei”.
Nella valutazione dei rischi le “aree omogenee” così individuate sono riportate in tabelle.
Per ognuna di esse si è provveduto a:
1) identificare i pericoli di incendio, ovvero:
− i materiali combustibili e/o infiammabili presenti nei luoghi di lavoro;
− le sorgenti di innesco;
2) identificare i soggetti esposti a rischio di incendio;
3) descrivere le misure di tutela adottate, in termini di:
− attrezzature ed impianti di estinzione;
− vie di esodo ed uscite di emergenza;
− illuminazione di emergenza;
− informazione e formazione;
4) ricercare eventuali ulteriori pericoli di incendio, derivanti da un particolare caso di emergenza;
5) classificare il livello di rischio residuo dei luoghi di lavoro;
6) individuare le ulteriori misure di tutela che il Datore di lavoro deve adottare in valutazione del rischio.
Come si classifica il rischio incendio nei luoghi di lavoro
Applicando le linee guida contenute nell’allegato del decreto, l’esito della valutazione risulterà quindi in una classificazione che distinguerà i luoghi di lavoro in:
A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso : [..] sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: [..] sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato [..] : sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
A titolo esemplificativo, e come riportato anche nell’allegato IX del DM 10/03/98, ed ai sensi del DPR 151/2011, si illustrano di seguito alcuni casi di classificazione incendio per ognuna delle tre categorie.
1. Ambienti di lavoro ad elevato o alto rischio di incendio:
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- uffici con oltre 1000 dipendenti;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
[…]
2. Ambienti di lavoro a medio rischio di incendio: (da tabella 1 del DPR 151/2011):
- fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti;
- industria dell’arredamento e dell’abbigliamento con oltre 75 addetti;
- industria della carta con oltre 100 addetti;
- magazzini di vendita con oltre 50 addetti;
- uffici e aziende con oltre 300 dipendenti;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;
[…]
3. Ambienti di lavoro a basso rischio di incendio:
Genericamente si considerano appartenenti a questa categoria gli ambienti di lavoro dove sono presenti limitate quantità di materiali infiammabili (carta o arredi) e/o sostanze poco infiammabili e dove i processi lavorativi difficilmente potranno generare il rischio di sviluppo e propagazione di un incendio. condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio. Ne fanno parte quindi: gli uffici, le aziende di servizi in genere, gli esercizi commerciali scarsamente affollati, gli studi professionali, ecc.
Quali accorgimenti vanno rispettati per evitare incendi?
E’ importante, inoltre, che nelle aziende in cui esiste il rischio di incendio vadano rispettati i seguenti accorgimenti nei luoghi di lavoro:
- è vietato fumare;
- è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
N.B.
Tra le varie misure di prevenzione in caso di incendio non bisogna poi dimenticare che l’acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie, con le quali verrebbe a contatto, possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
Ad esempio in caso d’incendio il sodio “a contatto con l’acqua reagisce violentemente trasformandosi nell’idrossido NaOH e sviluppando idrogeno”. E l’acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate mai usate in caso di propagazione di un incendio in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
Le attrezzature e gli impianti antincendio utili in caso di emergenza incendio
In valutazione del rischi le attrezzature e gli impianti di lotta antincendio sono sottoposti a manutenzione e controllo periodici, da parte di ditta esterna qualificata in sicurezza sul lavoro.
Sono inoltre vigenti per tutti i luoghi di lavoro, ed in particolare per quelli più esposti al rischio di incendio quali, locali tecnici, magazzini e di servizio, idonee disposizioni richiamanti il divieto per i lavoratori di fumare.
Obblighi del Datore di lavoro in materia di prevenzione e protezione da incendio
Infine perchè si possa considerare un corretto documento di valutazione del rischio incendio è necessario che si proceda all’individuazione degli eventuali ulteriori provvedimenti e misure di sicurezza sul lavoro necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà provvedere a designare, indicandoli in valutazione dei rischi, relativamente alla sede societaria:
- gli incaricati dei compiti di prevenzione incendi e lotta antincendio, gestione delle emergenze ed evacuazione; la designazione dovrà avvenire con mandato scritto, controfirmato per accettazione.
- il personale tecnico operativo in squadre di almeno due operatori preposti ed incaricati dei compiti primo soccorso e di prevenzione incendio e lotta antincendio, gestione delle emergenze ed evacuazione; la designazione è avvenuta con mandato scritto, controfirmato per accettazione.