DVR, cos’è, come si redige, e tutto quello che serve sapere

Il DVR o Documento Valutazione dei Rischi è qualcosa di molto importante per un’azienda e tutti i datori di lavoro lo devono conoscere bene.

Cos’è il documento di valutazione dei rischi? A cosa serve? Chi redige la valutazione dei rischi? Gli errori da non commettere nella stesura del documento?

Queste e molte altre sono le domande che spesso il datore di lavoro ci pone in qualità di RSPP esterni all’azienda. Il nostro compito è quindi quello di far capire al titolare quanto sia importante procedere con l’attuazione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, così da garantire la massima sicurezza nell’impresa.

Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi

Ecco che cos’è il dvr. 

Il Documento di valutazione dei rischi DVR è l’attestazione volta alla individuazione dei rischi presenti per la salute dei lavoratori relativamente alle attività da loro svolte

I Documenti di valutazione dei rischi, che possono essere prodotti in forma cartacea o elettronica, hanno come contenuto, la stima delle probabilità che nel luogo di lavoro siano presenti dei rischi legati all’attività svolta dal dipendente e la misura del danno che gli possa provocare.

 Il DVR a cosa serve?

Il Documento di valutazione dei rischi serve ad analizzare, valutare e prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

Qual è la finalità del Documento di Valutazione dei Rischi?

La finalità specifica della redazione del D.V.R. è quella di ridurre al minimo le probabilità di rischio per i lavoratori al fine di contenere il più possibile gli infortuni.

Non va inoltre dimenticata la necessità di firma del documento da parte del Datore di lavoro, del Medico Competente dal RSPP ed eventualmente del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per presa visione.

Chi redige il documento di valutazione dei rischi ?

Cerchiamo di capire chi effettua la valutazione dei rischi. In primis il Datore di lavoro, che sicuramente ne è il responsabile e che ha come obbligo quello di firmarlo in calce, pena l’invalidità giuridica dello stesso. Oltre a lui può essere eseguito anche daesperti qualificati.

Che caratteristiche deve avere un DVR?

In tema di valutazione rischi, un buon D V R è un documento che deve contenere determinate caratteristiche

Ecco cosa deve contenere un documento di valutazione dei rischi specifici:

  • descrivere tutti i rischi presenti in azienda legati allo svolgimento dell’attività o mansione
  • indicare la tipologia di misure di prevenzione e protezione da adottare per tenere sotto controllo, o meglio eliminare, il rischio per i lavoratori
  • contenere una relazione esaustiva che faccia riferimento ai criteri adottati per la valutazione, rischio per rischio, in modo che il documento risulti facilmente comprensibile anche ai non addetti ai lavori.
  • per ogni valutazione, deve contemplare la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o meglio eliminarlo del tutto, sia come misure di prevenzione collettiva che come dispositivi di tutela delle condizioni dei dipendenti
  • contenere anche una relazione che preveda un programma delle misure necessarie o utili nel tempo per garantire un certo grado di miglioramento relativamente al servizio di prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro
  • questa valutazione, oltre ad essere rivista periodicamente, deve rappresentare una indicazione dello stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali
  • deve contenere una valutazione dello stress lavoro correlato
  • deve essere valutato il rischio lavorativo relativamente ai casi di lavoratrici gestanti
  • la valutazione del rischio contenere anche l’organigramma della sicurezza completo, in cui siano definiti i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza così come quello di eventuali preposti e dirigenti per la sicurezza

Il DVR deve essere aggiornato?

Sia la valutazione che il relativo documento devono essere immediatamente aggiornati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in caso di:

  • modifiche al processo produttivo 
  • modifiche significative dell’organizzazione del lavoro,
  • a seguito di infortuni significativi
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione 

Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato entro 30 giorni dalle rispettive causali. 

Anche in caso di aggiornamento della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Inoltre, alcune valutazioni specifiche hanno scadenze definite direttamente dalla norma tecnica cui si riferiscono.

Per esempio la valutazione del rischio rumore ha una durata di 4 anni.

Dove si custodisce il DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), deve essere custodito in azienda cioè presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08, può essere conservato su supporto informatico (in formato PDF).

Il Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS) che cos’è?

Il Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato DVRS è un DVR che si può redigere partendo dal modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012).

Quando posso utilizzare il DVRS

Questo documento può essere utilizzato da tutti quei Datori di Lavoro di aziende che contano fino a 50 lavoratori con esclusione delle seguenti:

  • aziende industriali,
  • impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici,
  • biologici,
  • da atmosfere esplosive,
  • cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione ad amianto.

Che struttura ha il DVRS

Il Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:

  1. descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
  2. individuazione dei pericoli presenti;
  3. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
  4. definizione del programma di miglioramento.

Di quali DVR deve dotarsi il Datore di lavoro?

Vediamo cosa dice di preciso la normativa.

Il Testo Unico definisce l’oggetto della valutazione dei rischi, stabilendo che essa “[…] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. […]”.

Il numero dei dipendenti presenti in azienda comporta poi differenti livelli di valutazione che si concretizzano in differenti tipologie di documenti.

Per le aziende che impiegano almeno un lavoratore, infatti, è obbligatoria una valutazione del rischio stress lavoro correlato e all’elaborazione del relativo documento: DVR stress lavoro correlato.

Chi partecipa alla redazione del documento di valutazione dei rischi?

Svariate figure partecipano alla stesura del DVR:

  • oltre al Medico Competente, che si occupa di ciò che concerne la sorveglianza sanitaria,
  • figurano anche soggetti come il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rspp
  • il RLS 
  • il titolare d’impresa o datore di lavoro.

Gli errori da non commettere nella stesura del DVR

Di seguito riportiamo alcuni errori nella stesura del documento che ricorrono frequentemente.

  1. Mancata firma del Documento: spessissimo si trovano documenti che non riportano la firma di chi ha redatto il documento quindi del Datore di lavoro
  2. Incompletezza e incongruenza: i DVR sono a volte incompleti e/o addirittura incongruenti.
  3. Mancato aggiornamento periodico del DVR: Il DVR è uno strumento che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda o che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori (vedi aggiornamento rischio Coronavirus).
  4. Mancato aggiornamento in merito ai pericoli “notori” ed alla “casistica concretamente verificabile”.
  5. Mancata considerazione dei precedenti accadimenti verificatisi in azienda.
  6. Mancata individuazione nel DVR delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione (art.28 comma 1 lett.d) D.Lgs.81/08)​

Chi mi può assistere nella stesura ed elaborazione del DVR?

Pertanto proprio per non commettere gli errori sopra indicati è consigliato farsi assistere nella stesura del documento da professionisti esperti.

CILONA offre un’ampia gamma di servizi di sicurezza del lavoro, che includono l’assistenza dei Titolari d’impresa alla redazione dei Documenti Valutazione dei Rischi. Come si legge nel D.Lgs. 81/08, tra gli obblighi dei datori di lavoro c’è quello relativo alla protezione della salute di ogni lavoratore, per mezzo di un’attenta analisi dei rischi e dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro: imprese, aziende, attività commerciali, strutture sanitarie ed edifici scolastici, cantieri, ecc.

Il team CILONA, composto da professionisti esperti e qualificati quali RSPP di comprovata esperienza, Medici competenti, personale infermieristico, offre supporto alle aziende, imprese e agli enti pubblici per la rilevazione dei possibili rischi per la salute del personale e l’elaborazione e organizzazione di strategie di prevenzione adeguate e corrette (ad esempio, partecipazione a corsi di formazione o a corsi di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro).


Sanzioni per la mancata redazione del DVR?

La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è punito con:

  • arresto da 3 a 6 mesi o
  • ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,00.

Per la redazione incompleta del D.V.R. (omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28), è punito con:

  • l’ammenda da 1.096,00 € a 4.384,00 € 

Quanto tempo ho per mettermi in regola con il DVR?

La risposta è semplice!

Il DVR va redatto in concomitanza con l’inizio attività.

Un tempo vi era una certa tolleranza ma poi con l’approvazione della Legge 161/14che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 si è sancita l’obbligatorietà di redazione in concomitanza con l’apertura dell’attività lavorativa.

Importante ricordare che il DVR deve riportare “data certa“.

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