
Domande più frequenti sulla Sicurezza sul Lavoro
(D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Stiamo parlando del cosiddetto “Decreto Fiscale” (o anche “Fisco Lavoro”), che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08, il ben noto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.
Siamo ora di fronte al testo approvato e convertito in legge, quindi un riferimento legislativo che dovrebbe essere maturo e definitivo.
Le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08, a partire da quando entrano in vigore le disposizioni della Legge 215/2021, cioè immediatamente, dal 21/12/21, riguardano i seguenti articoli:
- art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”
- art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”
- art. 13, sulla “Vigilanza”
- art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”
- art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”
- art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
- art. 51, sugli “Organismi paritetici”
- art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”
- art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”
- art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”
- art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- art. 99, sulla “Notifica preliminare”
Vediamo di seguito di approfondire le principali modifiche.
VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Tra le modifiche al Decreto Legislativo 81 del 2008 introdotte agli artt. 13, 14 e l’allegato I del D. Lgs. 81/2008 vi sono le seguenti:
- vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL)
- è stata rielabora la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro
In particolare, l’art. 14 comma 1 ora reca la seguente disposizione:
[…] l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. […]
Come si vede, l’art. 14 si riferisce all’Allegato I per individuare i casi di gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro che fanno scattare la sospensione. Vediamo di seguito quali sono questi casi…
QUALI SONO I PROVVEDIMENTI DI SOSPESIONE INDICATI DAL NUOVO ALLEGATO I AL D.LGS. 81/08?
I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:
- all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
- vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
- Mancata elaborazione del DVR
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Mancata elaborazione del POS
- Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezione contro il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
- Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.
OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO
Le modifiche introdotte all’art. 18 prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza.
Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di apparto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
QUALI NOVITÀ SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO
Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:
- individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro
- individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative
Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:
- l’addestramento consiste nello svolgimento di prova prativa, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro
- l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato
- la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.
La lettura dei combinati disposti porta a concludere che tutte le novità introdotte restano sospese in attesa dell’emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30/6/2022.
QUALI MODIFICHE AL RUOLO DEL PREPOSTO IN AZIENDA?
Una ulteriore modifica riguarda la funzione del Preposto sulla sicurezza.
Ora nel D. Lgs. 81/08 viene indicato esplicitamente che il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Inoltre viene modificato l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del Preposto”, prevedendo che il Preposto deve interrompere l’attività lavorativa quando:
- il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI)
- Il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo.
Le principali leggi di riferimento per gli adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro sono il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, successivamente modificato ed integrato dalla Legge 7 Luglio 2009 n. 88 e dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n. 106. Esistono inoltre importanti norme di riferimento per la prevenzione incendi quali il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, il Decreto del Presidente della Repubblica 1 Agosto 2011 n. 151 – Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Troviamo, inoltre, normative specifiche quali ad esempio l’Accordo Europeo del 8 ottobre 2004 inerente la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, ed il Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 3, il Testo Unico prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. Nel dettaglio si applica a:
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 3, il Testo Unico prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. Nel dettaglio si applica a:
- tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
- i lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente;
- i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (esclusi i piccoli lavori domestici di tipo straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili)
- allievi degli istituti universitari e i partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici;
- utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria o professionale avviati in azienda per perfezionare le scelte professionali;
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
- il lavoratore di cui al D.lgs 1° dicembre 1997, n. 468 (cooperative sociali)
Si. Nel dettaglio nel D.Lgs. 81/2008 articolo 2 comma 1 viene riportata la definizione di lavoratore quale . Nel medesimo articolo viene precisato che al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. Il socio lavoratore diviene pertanto oggetto di applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Si. Indipendentemente dal numero di lavoratori, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
No, da maggio del 2013 non è più ammessa l’autocertificazione per le aziende che occupano meno di 10 lavoratori e tutte le aziende, indipendentemente dal numero di dipendenti, devono procedere alla valutazione dei rischi redigendo il conseguente DVR.
Si. Secondo quanto previsto del D.Lgs. 81/2008 Art. 35, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve indire almeno una volta all’anno la riunione periodica.
La riunione periodica è un incontro annuale a cui partecipano il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente (ove nominato) ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso di tale riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
– il documento di valutazione dei rischi;
– l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
– i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
– i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza.
Nel corso della riunione possono essere individuati, inoltre, codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, ed obiettivi di miglioramento della sicurezza.
A seguito della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
In occasione dei cambiamenti sopra riportati, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro trenta giorni dalle rispettive causali.
È comunque buona prassi provvedere all’aggiornamento della valutazione dei rischi con frequenza almeno annuale, seppure il D.Lgs. 81/2008 non abbia definito una specifica periodicità in tal senso.
Il documento di identificazione e valutazione dei rischi è un documento redatto e realizzato a conclusione della valutazione effettuata ai sensi degli art, 17 e 28 del D.Lgs.81/08. Tale documento è generalmente conservato in formato cartaceo presso l’attività alla quale fa riferimento , ma può anche essere tenuto su supporto informatico nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53. Deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini di “data certa”, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato. Il DVR è sostanzialmente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, durante lo svolgimento della loro mansione specifica, nei luoghi di lavoro di loro pertinenza, nonché dei rischi generici dell’attività stessa e di quelli connessi a particolari categorie, come ad esempio i minori o le lavoratrici gestanti. Nel DVR devono essere inoltre specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e la relativa redazione, i quali sono rimessi al datore di lavoro, che vi deve provvedere con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’efficacia dello stesso, quale strumento operativo di tutela dei lavoratori. A tal proposito il DVR deve contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare ed i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.
L’art. 17 comma 1 lettera a) del D.lgs.81/08 riporta l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da parte di tutti i lavoratori, indipendentemente dal numero dei lavoratori presenti. La differenza è nella modalità , in quanto l’art.29 comma 5 del D.Lgs.81/08 , dice che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Sulla base di quanto riportato dunque si può senza dubbio affermare che anche in presenza di un unico lavoratore la valutazione del rischio stress lavoro correlato , di cui all’art.28 comma 1 e dell’accordo accordo europeo dell’8 ottobre 2004 , risulta obbligatorio.
Il DUVRI è un documento specifico relativo agli obblighi connessi all’art.26 del D.Lgs.81/08 , in quanto il datore di lavoro che decide di affidare lavori, servizi e/o forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro, è obbligato a verificare, con le modalità previste dal medesimo decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi , fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto, nonché coordinarne la corretta attuazione. Al fine di garantire quanto sopra, il datore di lavoro committente elabora un unico documento di valutazione dei rischi, ossia il DUVRI, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture
Tutte le realtà lavorative , ai sensi del DM 10.03.98 sono obbligate a predisporre un idoneo sistema di gestione emergenze. L’art. 5 del medesimo decreto indica che in seguito alla valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII del medesimo decreto. Proseguendo nella lettura di tale articolo , al comma 2 si dice che, ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del DM 10.09.98, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza. Resta però sottinteso l’obbligo di adottare tutte le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Essendo complementare al piano di emergenza, come indicato nell’allegato VIII del già citato decreto, la planimetria segue lo stesso criterio.
Secondo quanto indicato nell’art.31 del D.Lgs.81/08, il datore di lavoro può organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Tali addetti, sia interni che esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32. E’ invece obbligatoria la nomina interna del RSPP, nei seguenti casi :
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Facendo seguito a quanto indicato nel DM 10.03.98 all’art. 6., il datore di lavoro deve designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera a), o se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto suddetto. Tale obbligo non è vincolato al numero dei lavoratori , in quanto la persona nominata è addetta alla gestione emergenze anche nei confronti del datore o dei datori di lavoro , di tutti i terzi eventualmente presenti nei luoghi di sua pertinenza e dei luoghi di lavoro stessi. Si può pertanto ritenere che la nomina è più legata alla presenza di “persone” che di lavoratori, nonché al manifestarsi di possibili emergenze , pertanto permane l’obbligo di nomina anche in caso di un solo lavoratore.
Trattasi di uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze , nominate dal datore di lavoro in seguito all’esito della valutazione dei rischi d’incendio effettuata e sulla base del piano di emergenza eventualmente elaborato. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui all’art. 7 del DM 10.03.98.
L’obbligo della nomina del medico competente, come riportato nell’art.18 del D,lgs 81/08 tra gli obblighi del Datore di lavoro, sussiste solo nei casi previsti dal Testo Unico, ovvero nel caso in cui vi siano mansioni, svolte nella mia attività, che richiedano l’intervento del medico per una valutazione e per attuare la sorveglianza sanitaria.
Trattasi di uno o più lavoratori nominati dal datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, incaricato di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni di gestione emergenze (118). Tali addetti sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
In seguito a quanto indicato dall’art.2 del D.lgs.81/08 il «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Sulla base di quanto indicato nell’art.47 del medesimo decreto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo e tale figura è eletta o designata in tutte le aziende, o unità produttive, indipendentemente dalla tipologia di attività o dal numero dei lavoratori. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Il numero minimo di RLS è di un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori, tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori e sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Al fine di ricoprire tale incarico è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. E’ necessario inoltre possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, del D.Lgs.81/08, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi nelle modalità e nelle tempistiche definite nell’accordo Stato-regioni del 21/12/2011.
L’addetto antincendio è una figura richiesta dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero il D.lgs 81/08, secondo l’art.37 comma 9 e specificatamente come descritto nell’art. 46 (prevenzione incendi), gli incaricati alla gestione delle emergenze dovranno sostenere una formazione che varia in funzione della classificazione di rischio della mia azienda, ovvero:
– corso antincendio a basso rischio (4 ore);
– corso antincendio a medio rischio (8 ore);
– corso antincendio ad alto rischio (16 ore).
Sebbene non vi sia una scadenza prefissata di aggiornamento dei corsi per gli addetti antincendio, l’art. 37 comma 9 dice quanto segue:
“9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626″.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare in cui si definisce la durata degli aggiornamenti in funzione della classificazione di rischio:
– Attività a basso rischio 2 ore;
– Attività a medio rischio 5 ore;
– Attività ad alto rischio 8 ore.
L’addetto primo soccorso è una figura richiesta dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero il D.lgs 81/08 art. 45, i corsi da sostenere variano a seconda della classificazione delle aziende, in questo ambito le aziende si dividono in categoria A,B,C.
Formazione:
– Gruppo A (16 ore)
– Gruppo B/C (12 ore)
Aggiornamento da attuare con cadenza triennale:
– Gruppo A (6 ore)
– Gruppo B/C (4 ore)
I contenuti dei corsi di formazione devono essere conformi agli allegati 3 e 4 del D.M. 388/03
Il D.lgs 81/08 art.37 e successive modifiche apportate dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, danno i parametri per la formazione dei lavoratori, innanzitutto la formazione varia a seconda del tipo di attività avremo quindi:
– Formazione generale (4 ore) uguale per tutti e che può essere svolta in modalità e-learning, a cui si aggiungono:
– Formazione Rischio Basso (4 ore)
– Formazione Rischio Medio (8 ore)
– Formazione Rischio Alto (12 ore)
L’aggiornamento è quinquennale ed ha una durata di 6 ore e può essere svolto in modalità e-learning.
Secondo l’art. 37 del D.lgs 81/08 il RLS ha diritto ad una formazione specifica con i seguenti contenuti minimi:
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione dei lavoratori può essere erogata in modalità e-learning solo in parte ovvero, come da Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, la Formazione generale di 4 ore e l’aggiornamento di tutti i macrosettori.
L’obbligo della nomina del medico competente dipende dal tipo di attività svolta dal dipendente in questione, poiché anche se si tratta di un singolo lavoratore non è detto che l’attività svolta non faccia parte di quelle che sottopongono il lavoratore alla sorveglianza sanitaria, quindi l’obbligo della nomina non dipende dal numero di lavoratori ma dalla attività che questi svolgono.
Si poiché come riportato nel DM 10.03.98 art. 5, nelle aziende con più di 10 dipendenti, o in caso di aziende soggette al CPI, il datore di lavoro è tenuto a redigere il Piano d’emergenza e alla attuazione delle prove di evacuazione annuali.
La sorveglianza sanitaria art. 176 del DLgs 81/08 va attuata nel caso in cui i lavoratori possono essere definiti video terminalisti come da definizione del art.173 del DLgs 81/08, ovvero il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanale.