Scopri quanto costa il Protocollo Sicurezza Covid-19 per la tua azienda
Desideri verificare se hai applicato correttamente il Protocollo anti Covid-19 negli ambienti di lavoro
I nostri tecnici esperti in tecniche della prevenzione, possono fornirti tutte le informazioni necessarie per adeguare la tua attività ai nuovi standard di salute e sicurezza richiesti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da virus Sars Cov 2.
Protocolli sicurezza covid cosa facciamo per la tua azienda
- Rispondiamo a tutti i quesiti inerenti la gestione del rischio Covid 19 degli ambienti di lavoro
- Stiliamo relazione scritta con il Protocollo Anti Contagio completo e personalizzato
- Vi spieghiamo quali misure anti contagio vanno predisposte (ad es. quali segnaletiche, schermi e barriere protettive) per ogni comparto e quindi diverse da settore a settore
- Realizziamo tutta la documentazione necessaria a mettere in sicurezza l’azienda garantendo il rispettato le nuove regole anti Covid 19 introdotte.
- Forniamo l’adeguata formazione anti contagio a tutto il personale in presenza o in videoconferenza
- Forniamo costantemente gli aggiornamenti sull’evoluzione normativa
- Scarichiamo direttamente le linee guida e circolari direttamente dal Sito del Governo o dai Siti Regionali in modo da fornire informazioni certe e fresche
Prezzo protocollo sicurezza Covid-19
Il Protocollo condiviso Covid 19 non è un documento con un formato standard, ma ha caratteristiche specifiche e proprie per ciascuna realtà aziendale. Viene redatto a seguito di una valutazione che considera molteplici aspetti, come l’attività le fasi di lavoro, i critic point, l’affollamento, l’utilizzo promiscuo attrezzature e ricezione di personale o clienti.
Il fine del protocollo condiviso Sars Cov 2 Covid 19 è quello di rendersi conto delle condizioni di salute e sicurezza aziendali in modo da poter programmare interventi adeguati al contenimento della diffusione del virus covid.
Per meglio preventivare il costo del protocollo sicurezza Covid 19 è comunque consigliabile un sopralluogo in azienda per valutare bene la situazione e quindi sapere cosa fare per mettersi in regola.
Dopo un attento sopralluogo della tua attività eseguito in completa sicurezza, realizzeremo un Protocollo Anti Contagio, personalizzato e dettagliato nel rispetto delle misure da attuare contro il contagio da Covid 19 come indicato dalle linee guida nazionali e regionali.
Dopo aver delineato alcuni dei fattori che incidono sul costo del Documento protocollo covid-19 negli ambienti di lavoro, facciamo qualche esempio pratico e vediamo un esempio di costi
Un Protocollo Anti Contagio, personalizzato e dettagliato con stesura di relativo documento può costare:
- A partire dai 200 euro per piccole attività a basso rischio e pochi lavoratori (uffici, bar, negozi).
- Fino ai 500-700 euro per attività a rischio medio e un numero discreto di lavoratori e fasi di lavoro (officine meccaniche, falegnamerie, carrozzerie).
- Oltre i 1000 euro per realtà più grandi o complesse.
I prezzi sono indicativi e servono solamente per orientarsi tra i costi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. Volendo scendere più nel dettaglio, è possibile poi stimare verifiche più precise per determinate attività lavorative e identificare di conseguenza alcuni DVR economici.
A questo prospetto deve poi anche essere aggiunto il costo del corso di sicurezza sul lavoro che, per quanto non strettamente legato alla presentazione del documento di valutazione dei rischi, è comunque una importante voce dal considerare nella stima del costo totale per le buone pratiche di sicurezza sul lavoro.
Redazione urgente Protocollo Condiviso senza uscita in azienda
Hai urgenza di ricevere il Protocollo Anti Contagio?
Contattaci via e-mail o al telefono e un nostro incaricato ti richiamerà per raccogliere tutte le informazioni sul rischio contagio nella tua attività. Grazie alle informazioni che ci darai, ti forniremo direttamente al telefono un report completo di tutte le misure di sicurezza da attuare secondo le linee guida nazionali e regionali. Al termine della raccolta delle informazioni, ti invieremo la nostra relazione scritta con il Protocollo Anti Contagio completo e personalizzato.
Integrazione DVR COVID-19: quanto costa?
Il prezzo richiesto per un’integrazione del DVR Covid-19 di questo tipo segue l’andamento già previsto per la versione base del documento, quindi in base alle fasi di lavoro, ai punti critici, all’affollamento, all’utilizzo promiscuo attrezzature e ricezione di personale o clienti.
In linea generale, un’integrazione di questo tipo può andare dai 50 ai 200 euro.
Vuoi verificare se hai applicato correttamente il Protocollo anti Covid-19 negli ambienti di lavoro
Puoi verificarlo da solo o affidarti alla consulenza di un nostro esperto
La verifica dell’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro ai sensi D.P.C.M. del 26 aprile 2020 prevede che le le ATS e cioè il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e l’Ispettorato territoriale del lavoro possano richiedere alle aziende la documentazione comprovante l’organizzazione ed i provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del virus.
Ecco allora di seguito elencata la documentazione di cui le aziende devono essere in possesso
Elenco della documentazione prevista dal protocollo anti Covid-19
- Documento di valutazione dei Rischi (o stralcio del documento) con particolare riferimento all’aggiornamento della valutazione rischio da contagio da virus SARS-CoV-2 (se effettuata) e/o Piano di intervento predisposto per gestire tale emergenza riportante la descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate;
- Reperti fotografici degli apprestamenti anti contagio posti in essere nei vari reparti (barriere, segnaletica, nastri identificativi delle distanze a terra, cartelli di avviso, obbligo e divieto) o in alternativa, relazione che descriva gli apprestamenti posti in essere;
- Elenco dei dispositivi anti contagio posti a disposizione dei lavoratori e le istruzioni fornite per il loro utilizzo razionale, specificando circostanze e modalità d’uso (mascherine, guanti, visiere, tute, calzari ecc.). Potrebbe darsi che venga chiesto di fornire le fatture o altra documentazione attestante l’acquisto o gli ordini di acquisto in essere.
- Fornire schede tecniche ed eventuali certificazioni dei DPI acquistati o in alternativa altra documentazione scritta acquisita dal fornitore e descrittiva delle caratteristiche d’uso del Dispositivo, capacità di filtrazione ecc…)
- Attestazione di aver provveduto alla formazione del personale per l’utilizzo dei DPI (almeno delle mascherine). Per verificare l’adeguatezza dei contenuti della formazione effettuata, potrà essere utilizzato il video presente al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-emergenza-coronavirus-tutorial-utilizzo-dpi.html ;
- Elenco dei prodotti igienizzanti anti contagio covid-19 in dotazione con fatture di acquisto e scheda tecnica del prodotto o fotografia dell’etichetta che ne attesta la rispondenza della composizione alcolica secondo quanto previsto e le caratteristiche d’uso;
- Elenco delle date delle sanificazioni effettuate sui luoghi di lavoro con descrizione delle modalità operative e dei prodotti utilizzati e, qualora affidata a ditta esterna, eventuale copia della certificazione rilasciata dalla ditta sanificatrice;
- Elenco degli eventuali appalti attualmente in essere all’interno dell’azienda con il nominativo delle ditte con le quali si sono stipulati.
- Nominativo e recapito del Medico Competente.
Protocollo di contenimento del Covid-19: le principali novità
Modalità di ingresso in azienda
Dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2 / COVID 19 la riammissione negli ambienti di lavoro deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
Pulizia e sanificazione in azienda
L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, e adesso deve farlo in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’art. 74, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, le “mascherine chirurgiche” di cui all’art. 16, co. 1, del D.Lgs. n. 18/2020 conv., con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, il cui uso è disciplinato dall’art. 5-bis del medesimo DL. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, sono utilizzate le mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore;
Laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia;
L’uso di tali DPI non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
Organizzazione aziendale
Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 e 30 del DPCM 2/3/2021 le imprese, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le RSA, potranno – fra l’altro – utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione;
Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva ripresa delle attività;
Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
La sorveglianza sanitaria rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29/4/2020 e con la circolare interministeriale del 4/9/2020;