In seguito a quanto indicato dall’art.2 del D.lgs.81/08 il «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Sulla base di quanto indicato nell’art.47 del medesimo decreto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo e tale figura è eletta o designata in tutte le aziende, o unità produttive, indipendentemente dalla tipologia di attività o dal numero dei lavoratori. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Il numero minimo di RLS è di un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori, tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori e sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

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