Il documento di identificazione e valutazione dei rischi è un documento redatto e realizzato a conclusione della valutazione effettuata ai sensi degli art, 17 e 28 del D.Lgs.81/08. Tale documento è generalmente conservato in formato cartaceo presso l’attività alla quale fa riferimento , ma può anche essere tenuto su supporto informatico nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53. Deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini di “data certa”, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato. Il DVR è sostanzialmente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, durante lo svolgimento della loro mansione specifica, nei luoghi di lavoro di loro pertinenza, nonché dei rischi generici dell’attività stessa e di quelli connessi a particolari categorie, come ad esempio i minori o le lavoratrici gestanti. Nel DVR devono essere inoltre specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e la relativa redazione, i quali sono rimessi al datore di lavoro, che vi deve provvedere con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’efficacia dello stesso, quale strumento operativo di tutela dei lavoratori. A tal proposito il DVR deve contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare ed i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.