Facendo seguito a quanto indicato nel DM 10.03.98 all’art. 6., il datore di lavoro deve designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera a), o se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto suddetto. Tale obbligo non è vincolato al numero dei lavoratori , in quanto la persona nominata è addetta alla gestione emergenze anche nei confronti del datore o dei datori di lavoro , di tutti i terzi eventualmente presenti nei luoghi di sua pertinenza e dei luoghi di lavoro stessi. Si può pertanto ritenere che la nomina è più legata alla presenza di “persone” che di lavoratori, nonché al manifestarsi di possibili emergenze , pertanto permane l’obbligo di nomina anche in caso di un solo lavoratore.