La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
In occasione dei cambiamenti sopra riportati, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro trenta giorni dalle rispettive causali.
È comunque buona prassi provvedere all’aggiornamento della valutazione dei rischi con frequenza almeno annuale, seppure il D.Lgs. 81/2008 non abbia definito una specifica periodicità in tal senso.