L’addetto antincendio è una figura richiesta dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero il D.lgs 81/08, secondo l’art.37 comma 9 e specificatamente come descritto nell’art. 46 (prevenzione incendi), gli incaricati alla gestione delle emergenze dovranno sostenere una formazione che varia in funzione della classificazione di rischio della mia azienda, ovvero:
– corso antincendio a basso rischio (4 ore);
– corso antincendio a medio rischio (8 ore);
– corso antincendio ad alto rischio (16 ore).
Sebbene non vi sia una scadenza prefissata di aggiornamento dei corsi per gli addetti antincendio, l’art. 37 comma 9 dice quanto segue:
“9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626″.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare in cui si definisce la durata degli aggiornamenti in funzione della classificazione di rischio:
– Attività a basso rischio 2 ore;
– Attività a medio rischio 5 ore;
– Attività ad alto rischio 8 ore.