Tutte le realtà lavorative , ai sensi del DM 10.03.98 sono obbligate a predisporre un idoneo sistema di gestione emergenze. L’art. 5 del medesimo decreto indica che in seguito alla valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII del medesimo decreto. Proseguendo nella lettura di tale articolo , al comma 2 si dice che, ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del DM 10.09.98, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza. Resta però sottinteso l’obbligo di adottare tutte le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Essendo complementare al piano di emergenza, come indicato nell’allegato VIII del già citato decreto, la planimetria segue lo stesso criterio.